AIPA - Associazione Italiana Pesci e Acquari


Il settore dell’acquariofilia è un settore di nicchia. Capita, quindi, che venga ignorato dalle normative specifiche oppure sia coinvolto in normative che riguardano i pesci d’acquacoltura
(cioè i pesci destinati all’alimentazione umana), o nel pet in termini generali, che in realtà vuol dire cani e gatti. O, se vogliamo parlare di attrezzatura tecnica, sottoposto alle normative relative alle piscine invece che a quelle degli acquari.

Il grande sforzo che ha fatto AIPA in questi anni è stato proprio quello di presentare alle autorità competenti le caratteristiche di questo specifico settore.
Qualcosa abbiamo ottenuto, molta strada c’è ancora da fare.

Con questo breve documento vogliamo presentare un panorama delle norme che riguardano in modo specifico il settore. Tutte queste normative gli associati le possono scaricare dal sito www.aipaonline.it attraverso la password che permette l’accesso alle sezioni riservate.
Contattando inoltre la Segreteria Generale gli associati potranno ricevere tali normative anche in forma cartacea, richiedere altre norme non inserite nel sito, proporre l’inoltro di specifici  quesiti ai Ministeri competenti.
Essere soci AIPA conviene!

Per quanto riguarda l’importazione del vivo:

- le strutture destinate ad ospitare animali vivi a scopo commerciale sono soggette a vigilanza da parte della ASL competente per territorio; le strutture di destinazione delle partite di pesci ornamentali in importazione devono essere munite di apposito nulla osta.
 
 - ogni importazione deve essere accompagnata da specifico DVCE (documento di importazione)  rilasciato dal PIF ai fini dell’importazione degli animali

- se l’importazione di pesci avviene da un Paese della Comunità, l’importatore deve iscriversi presso gli uffici dell’Uvac - Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari, e comunicare 24 ore prima i dati di ogni partita di pesci in arrivo

- il nuovo regolamento europeo 1251/2008 prevede l’autorizzazione per gli importatori e gli allevatori di pesci per acquari come “impianto ornamentale chiuso” o come “impianto ornamentale aperto”

- Per quanto riguarda il trasporto dei pesci d’acquario, il riferimento normativo è il regolamento CE 1/2005 che prevede quanto segue:

1. Autorizzazione per il trasporto inferiore ai 65 km
Non è richiesta alcuna autorizzazione per i trasporti su percorsi inferiori ai 65 km

 2. Autorizzazione per il trasportatore per viaggi brevi (inferiori alle otto ore)
- i richiedenti devono disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate per il trasporto e non devono avere trascorsi di gravi infrazioni negli ultimi tre anni della normativa comunitaria in materia di protezione degli animali

3. Autorizzazione per il trasportatore per viaggi lunghi (superiori alle otto ore)
- i richiedenti devono usare mezzi omologati.

4. Eccezione all’obbligo di omologazione
Se il trasporto dei pesci avviene entro 12 ore e interamente sul territorio nazionale è possibile derogare dall’obbligo di omologazione dei mezzi (deroga in via di attuazione).

Leggi e regolamenti regionali e comunali
L’Italia  attualmente risulta essere una giungla di regolamenti comunali e regionali sul benessere degli animali da compagnia, che prevedono a volte regole fantasiose e del tutto inapplicabili, la cui mancata applicazione, però, comporta sanzioni severe.

L’unica regione che si è dotata di una propria normativa, frutto di un lungo e fruttuoso confronto con associazioni ambientaliste e associazioni di categoria, è stata la Regione Emilia Romagna.
Con la legge regionale 5/2005  e il successivo decreto attuativo ha accettato in pieno le proposte di AIPA contenute nel documento “Parametri minimi per l’acquario d’acqua dolce”.
La legge regionale 5/2005 e il relativo decreto hanno introdotto norme precise per gli importatori, gli allevatori, i negozianti di animali da compagnia, tra cui l’obbligo di un corso di formazione, e ha stabilito controlli e sanzioni per i trasgressori.

 L’Italia sta finalmente attuando la Convenzione europea sul benessere degli animali da compagnia del 1987, che dovrebbe mettere ordine tra i vari regolamenti comunali e regionali. Sull’attuazione di questa convenzione europea in Italia AIPA sta preparando alcune osservazioni specifiche per il settore dell’acquariofilia.

Garanzia sulla vendita dei prodotti
Tutti gli operatori economici, di qualsiasi settore, sono obbligati a fornire delle garanzie sulla vendita dei prodotti a norma del decreto legislativo 206/2005 conosciuto come Codice del Consumo.
Anche il commerciante di beni del settore dell’acquariofilia
- deve garantire che il bene venduto non presenti vizi, difetti o carenze di qualità oltre che essere conforme alle qualità promesse;

- in caso di accertati difetti (compresi vizi e mancanza di qualità) deve garantire al cliente la riparazione del bene purché questa sia possibile e non rechi pregiudizio per il cliente stesso. Quindi la riparazione deve avvenire entro un breve periodo di tempo.
-    se il prodotto non si può riparare deve garantire al cliente la sostituzione oppure la riduzione del prezzo in misura corrispondente al costo delle eventuali riparazioni. Se il prodotto è gravemente difettoso il cliente può chiedere la restituzione del prezzo pagato oltre agli eventuali danni.
-    deve assicurare la riparazione presso i centri d’assistenza senza alcuna spesa per il cliente, neanche quelle di spedizione
-    deve garantire le stesse modalità anche per la vendita di prodotti usati, per i quali però può firmare insieme al cliente la riduzione della garanzia ad un solo anno


Normativa Raee
La direttiva europea conosciuta come RAEE (2002/96/CE, modificata dalla 2003/108/CE) regola la raccolta e il riciclo dei prodotti elettrici ed elettronici.
I produttori devono:
•    iscriversi nel Registro per lo smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e contestualmente dichiarare che sistema si intende adottare per tale smaltimento.
•    nel caso in cui si scelga un sistema collettivo fornire preventivamente l’adesione a tale organizzazione
•    marchiare i prodotti con il nome o il logo del produttore
•    marchiare i  prodotti con un simbolo raffigurante un cassonetto barrato con una croce dal 20/11/2007
•    fornire al consumatore alcune spiegazioni sullo smaltimento dei prodotti
•    indicare in tutti i documenti commerciali il numero di iscrizione al Registro
•    dare informazioni al centro di trattamento per il rempiego e il trattamento di ogni nuovo prodotto immesso sul mercato

I rivenditori devono acquistare da produttori iscritti al Registro.
Devono iscriversi al Registro se:
•    importano o immettono per primi nel territorio nazionale
•    rivendono con il proprio marchio prodotti fabbricati da terzi.

Normative di riferimento Cei
Le normative di riferimento del nostro settore per la produzione di accessori elettrici sono le seguenti:
CEI EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione
CEI EN 60598-2-11 Apparecchi di illuminazione – prescrizioni particolari – apparecchi di illuminazione per acquari
CEI EN 603351 – Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare

Queste sono le principali normative di riferimento per il settore dell’acquariofilia, ma ovviamente gli operatori sono coinvolti da altre leggi negli specifici aspetti del loro lavoro.
Per saperne di più iscriviti ad AIPA!


AIPA - Associazione Italiana Pesci e Acquari
Per info:

A.I.P.A. – Associazione Italiana Piccoli Animali
Via Padre Nicolini, 37 – 35013 CITTADELLA (PD) – C.F. 93015270247
TEL. 335 60 56 796 FAX 049 78 41 002 
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