cites - Convention on International Trade of Endangered Species

Ministero dello sviluppo economico
CITES - Commercio internazionale di animali e piante in pericolo

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o CITES, dall'inglese Convention on International Trade of Endangered Species, è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo (prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell'habitat).

La CITES è parte delle attività ONU per l'ambiente (UNEP) e la sua attuazione è a carico dei singoli Stati partecipanti. Attualmente, hanno aderito alla convenzione tutti i membri dell'ONU, ad eccezione di Andorra, Corea del Nord, Haiti, Kiribati, Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Sudan del Sud, Timor Est, Tonga, Turkmenistan e Tuvalu. Il numero totale degli Stati aderenti è 182; l'ultimo è stato il Tagikistan, che ha firmato il trattato nel gennaio del 2016.

Le specie protette
Gli elenchi ufficiali delle specie protette dalla convenzione (formalmente chiamate specimen) sono periodicamente aggiornate. La convenzione distingue tre categorie di specie:
Specie protette in senso stretto (ogni commercio è proibito; l'uso può essere concesso solo in circostanze eccezionali).
Specie soggette a controllo (il commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza, ed è soggetto ad autorizzazione tramite certificato CITES).
Specie soggette a controllo da parte di singoli paesi membri (tipicamente per nazioni che cercano di proteggere particolari specie endemiche).
La convenzione, in generale, non esclude che gli stati membri possano mettere in atto misure di controllo e divieti ancora più restrittivi di quelli stipulati dalla convenzione stessa.

La Convenzione si basa su un sistema di permessi e certificati che possono essere rilasciati se sono soddisfatte determinate condizioni e che devono essere presentati agli uffici doganali abilitati ai controlli dei Paesi interessati allo scambio.

La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 183 Membri (Parties), compresa l’Unione europea che è diventata Parte dall’8 luglio 2015.
Il Segretariato CITES è amministrato dall’ UNEP-United Nations Environment Programme che ha sede a Ginevra.

La CITES regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie, di cui approssimativamente 30.000 sono piante. Queste specie sono riportate in 3 Appendici secondo il grado di protezione che esse necessitano. Rientrano nella Convenzione esemplari di origine selvatica (W) ma anche, e non solo, esemplari nati e allevati in cattività e piante riprodotte artificialmente.

Ogni Stato designa una o più Autorità di gestione (Management Authority) incaricate dell’emissione di permessi e certificati CITES, soggette al parere di una o più Autorità scientifiche designate a questo scopo. L’elenco completo è disponibile sul sito del Segretariato.

In Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l’Autorità di gestione responsabile in via principale dell’esecuzione della legislazione CITES, mentre le Autorità amministrative che, unicamente, possono rilasciare permessi e certificati CITES sono:

Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale Divisione II-CITES per permessi di importazione ed esportazione.

Arma dei Carabinieri - Servizio CITES dell’Arma dei Carabinieri per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni.

L’Unione europea, che rappresenta uno dei più importanti mercati di destinazione del mondo degli esemplari CITES, applica la Convenzione attraverso Regolamenti comunitari direttamente applicabili in ciascun Stato Membro.

Regolamenti Comunitari e normativa italiana di riferimento

Regolamenti dell'Unione Europea - leggi tutto...
Normativa italiana di riferimento - leggi tutto...
Informazioni agli Utenti - leggi tutto...

Come ottenere una licenza di importazione/esportazione
I permessi di importazione ed esportazione sono richiesti prima dell’arrivo in Dogana di animali, piante o parti e derivati; in mancanza di permesso gli esemplari sono confiscati e si incorre nei rigori della legge.

Come già indicato, l’Autorità di gestione preposta al rilascio di questi permessi è il Ministero dello Sviluppo economico-Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale - Divisione II CITES. leggi tutto...leggi tutto...

Modalità di pagamento del diritto speciale di prelievo
Sono indicate, di seguito, le modalità di pagamento del diritto speciale di prelievo (dsp) di 27,00 euro, dovuto per ciascun permesso richiesto (fino a tre specie) di importazione o di esportazione, e la documentazione dell’avvenuto pagamento da presentare insieme alla domanda e ai relativi allegati.

Pagamento mediante bollettino postale Mod. ch-8-ter, sul conto corrente n. 10178010 intestato a Tesoreria di Stato di Viterbo L. 59 13/3/93 Fauna e Flora Direz. Prot. Natura
Causale: D.M. Ambiente 09/03/2018 (e i dati specificati di seguito)
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Contatti

Ministero dello sviluppo economico
CITES - Commercio internazionale di animali e piante in pericolo

Dirigente: Dott. Lucio Loiero

Per informazioni e approfondimenti si può contattare l’Ufficio telefonicamente, via telefax o via e-mail:

Tel. 06 59932253
Tel. 06 59932238
Tel. 06 59932555
Fax: 06 59932464
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Posta Certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Centralino Ministero: 06 59931

Link correlati
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