del 9 febbraio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Secondo l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nel suo allegato e conformi alle condizioni stabilite da detto regolamento. (2) Inoltre il regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che le modifiche dell'allegato sono adottate previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità». (3) Previa l'adozione del regolamento (CE) n. 1924/2006 la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità in merito alle indicazioni nutrizionali e le loro condizioni d'uso per quanto riguarda gli acidi grassi omega-3, i grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi e i grassi insaturi. (4) Nel parere adottato il 6 luglio 2005 ( 2 ) l'Autorità conclude che gli acidi grassi omega-3, i grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi e i grassi insaturi hanno un ruolo importante nella dieta. Alcuni grassi insaturi, quali gli acidi grassi omega-3, sono talvolta consumati a livelli inferiori a quelli raccomandati. Quindi le indicazioni nutrizionali che identificano gli alimenti fonte o ricchi di questi nutrienti possono aiutare i consumatori a fare scelte più sane. Tuttavia, tali indicazioni nutrizionali non sono state incluse nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, poiché non era stato ancora possibile definire chiaramente le loro condizioni d'uso. (5) Poiché tali condizioni sono state chiarite, e tenendo conto anche del parere dell'Autorità del 30 giugno 2009 relativo ai livelli di assunzione degli acidi grassi omega-3 e omega-6 indicati sull'etichetta ( 3 ), è opportuno includere nell'elenco le suddette indicazioni nutrizionali. (6) Per quanto riguarda le indicazioni «fonte di acidi grassi omega-3» e «ricco di acidi grassi omega-3» le condizioni d'uso devono distinguere tra i due tipi di acidi grassi omega-3, che hanno ruoli fisiologici diversi e per i quali sono raccomandati livelli diversi di consumo. Inoltre le condizioni d'uso devono stabilire una quantità minima richiesta per 100 g e per 100 kcal del prodotto in modo da garantire che le indicazioni possano figurare solo sugli alimenti che forniscono una quantità significativa di acidi grassi omega-3 a tali livelli di consumo. (7) Per quanto riguarda le indicazioni «ricco di grassi insaturi», «ricco di grassi monoinsaturi» e «ricco di grassi polinsaturi» le condizioni d'uso devono prescrivere un tenore minimo di grassi insaturi negli alimenti e di conseguenza garantire che la quantità indicata corrisponda sempre ad una quantità significativa al livello di consumo raggiungibile mediante una dieta equilibrata. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. IT L 37/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.2.2010 ( 1 ) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. ( 2 ) The EFSA Journal (2005) 253, pagg. 1-29. ( 3 ) The EFSA Journal (2009) 1176, pagg. 1-11.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO IT 10.2.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 37/17