Normative e finanziamenti acquacoltura
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca
marittima;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche,
con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, in materia di pesca marittima;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, concernente modernizzazione del settore
pesca e dell’acquacoltura;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle
licenze di pesca per l’esercizio della pesca marittima;
VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da
consumo e, in particolare, l’art. 1 comma 3);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e, in particolare, l’art.14;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, inerente la
”Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 aprile 2009 recante “Delega al Sottosegretario di Stato On.le
Antonio Buonfiglio”;
TENUTO CONTO delle autorizzazioni rilasciate per le precedenti campagne di pesca del
novellame da consumo e del rossetto;
TENUTO CONTO del favorevole parere scientifico in merito all’attività di pesca del bianchetto e
del rossetto;
CONSIDERATO che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date
di inizio della campagna 2010;
SENTITA la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura che, nella riunione del
21 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all’attività di pesca del novellame da consumo e
del rossetto per l’anno 2010.
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
D E C R E T A
1. Per l’anno 2010 la pesca professionale del novellame di sardina (sardina philcardus) e del
rossetto (aphia minuta) è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta
(60) giorni consecutivi a decorrere inderogabilmente dal 15 febbraio al 15 aprile 2010 nelle acque
antistanti tutti i Compartimenti marittimi interessati, ad esclusione del Compartimento marittimo di
Manfredonia dove il periodo di pesca decorre dall’11 gennaio all’11 marzo 2010.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 11 gennaio 2010
p. IL MINISTRO: IL SOTTOSEGRETARIO
DI STATO ANTONIO BUONFIGLIO
Il Fondo europeo per la pesca (FEP) fornisce finanziamenti agli operatori della pesca e alle comunità costiere per aiutarli ad adattarsi al mutare delle condizioni, salvaguardando gli aspetti ecologici, e renderli flessibili dal punto di vista economico.
Il FEP dispone di un bilancio di 4,3 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Sono disponibili finanziamenti per tutti i comparti del settore: pesca in mare e in acque interne, acquacoltura (allevamento di pesci, molluschi e piante acquatiche) e trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Le comunità di pescatori più colpite dai recenti cambiamenti avvenuti nel settore ricevono una particolare attenzione.
I progetti vengono finanziati sulla base di piani strategici e programmi operativi elaborati dalle autorità nazionali. I finanziamenti del FEP sono destinati a cinque settori (assi) prioritari:
• adeguamento della flotta (demolizione dei pescherecci, ecc.)
• acquacoltura, trasformazione, commercializzazione e pesca in acque interne (ad esempio per promuovere la transizione verso metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente)
• misure di interesse comune (migliorare la tracciabilità o i sistemi di etichettatura, ecc.)
• sviluppo sostenibile delle zone di pesca (ad esempio per diversificare l'economia locale)
• assistenza tecnica per finanziare la gestione del fondo.
del 9 febbraio 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Secondo l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nel suo allegato e conformi alle condizioni stabilite da detto regolamento. (2) Inoltre il regolamento (CE) n. 1924/2006 dispone che le modifiche dell'allegato sono adottate previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), qui di seguito «l'Autorità». (3) Previa l'adozione del regolamento (CE) n. 1924/2006 la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità in merito alle indicazioni nutrizionali e le loro condizioni d'uso per quanto riguarda gli acidi grassi omega-3, i grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi e i grassi insaturi. (4) Nel parere adottato il 6 luglio 2005 ( 2 ) l'Autorità conclude che gli acidi grassi omega-3, i grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi e i grassi insaturi hanno un ruolo importante nella dieta. Alcuni grassi insaturi, quali gli acidi grassi omega-3, sono talvolta consumati a livelli inferiori a quelli raccomandati. Quindi le indicazioni nutrizionali che identificano gli alimenti fonte o ricchi di questi nutrienti possono aiutare i consumatori a fare scelte più sane. Tuttavia, tali indicazioni nutrizionali non sono state incluse nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, poiché non era stato ancora possibile definire chiaramente le loro condizioni d'uso. (5) Poiché tali condizioni sono state chiarite, e tenendo conto anche del parere dell'Autorità del 30 giugno 2009 relativo ai livelli di assunzione degli acidi grassi omega-3 e omega-6 indicati sull'etichetta ( 3 ), è opportuno includere nell'elenco le suddette indicazioni nutrizionali. (6) Per quanto riguarda le indicazioni «fonte di acidi grassi omega-3» e «ricco di acidi grassi omega-3» le condizioni d'uso devono distinguere tra i due tipi di acidi grassi omega-3, che hanno ruoli fisiologici diversi e per i quali sono raccomandati livelli diversi di consumo. Inoltre le condizioni d'uso devono stabilire una quantità minima richiesta per 100 g e per 100 kcal del prodotto in modo da garantire che le indicazioni possano figurare solo sugli alimenti che forniscono una quantità significativa di acidi grassi omega-3 a tali livelli di consumo. (7) Per quanto riguarda le indicazioni «ricco di grassi insaturi», «ricco di grassi monoinsaturi» e «ricco di grassi polinsaturi» le condizioni d'uso devono prescrivere un tenore minimo di grassi insaturi negli alimenti e di conseguenza garantire che la quantità indicata corrisponda sempre ad una quantità significativa al livello di consumo raggiungibile mediante una dieta equilibrata. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. IT L 37/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 10.2.2010 ( 1 ) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. ( 2 ) The EFSA Journal (2005) 253, pagg. 1-29. ( 3 ) The EFSA Journal (2009) 1176, pagg. 1-11.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO IT 10.2.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 37/17
Dopo un periodo preparatorio di tre anni, il 1° giugno è entrato in vigore il nuovo regolamento mediterraneo sulla pesca approvato dalla Commissione Europea. Intanto si è sollevato un coro di proteste da parte del mondo dei pescatori e dei ristoratori. Il nuovo regolamento, infatti, introduce limitazioni sulle dimensioni delle maglie delle reti da pesca e sulla pesca a strascico. Il regolamento in questione si applica agli Stati membri dell'UE del bacino mediterraneo (Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Grecia, Cipro e Malta).
Per i produttori nostrani, l'Italia sarà costretta ad approvvigionarsi sui mercati esteri con aggravio economico e impoverimento della tradizione gastronomica mediterranea; i consumatori temono che aumenti la pesca di frodo e il mercato nero, con risvolti di sicurezza alimentare. Per il settore ittico della piccola pesca, che rappresenta il 5% della flotta italiana è stimato un danno economico di almeno 5 milioni di euro l'anno.
Da indagini scientifiche sugli stock ittici del Mediterraneo risulta che oltre il 54% degli stock analizzati è sottoposto a uno sfruttamento eccessivo. Per ovviare a questa situazione, nel 2006 l'UE ha adottato il regolamento "Mediterraneo" (Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006), il cui scopo è migliorare la gestione della pesca al fine di giungere a un'attività di pesca sostenibile, tutelare il delicato equilibrio dell'ambiente marino e riportare a livelli di sicurezza gli stock ittici.
La commissaria Damanaki ha aggiunto: "La situazione di numerosi stock ittici nel Mediterraneo è allarmante e i pescatori vedono le loro catture scemare di anno in anno. È necessario invertire questa preoccupante tendenza a praticare attività di pesca non sostenibili e a impoverire le risorse ittiche e dobbiamo farlo ora. A tal fine è necessario che tutte le parti in causa assumano le loro responsabilità e si attengano alle norme stabilite.''
Il regolamento "Mediterraneo" avvia iniziative intese a integrare le preoccupazioni ambientali nella politica della pesca e a istituire una rete di zone protette, in cui le attività di pesca sono limitate per tutelare le zone di crescita, le zone di riproduzione e l'ecosistema marino. Inoltre il regolamento fissa norme tecniche riguardo ai metodi di pesca consentiti e alla distanza dalla costa e reca disposizioni relative alle specie e agli habitat protetti.
Il regolamento permette di praticare un certo numero di attività di pesca se dalle valutazioni scientifiche risulta che il loro impatto sulle specie e sugli habitat è accettabile e se sono gestite nell'ambito di un piano nazionale.
Ispezioni recentemente condotte dalla Commissione hanno messo in evidenza gravi violazioni per quanto concerne le dimensioni minime delle maglie delle reti da pesca, la taglia minima dei pesci e degli altri organismi marini e altri aspetti della selettività.
Con l'istituzione della Politica Comune della Pesca (PCP), l'Unione Europea ha rivolto particolare attenzione ai problemi strutturali dei diversi campi del settore della pesca: flotta, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, promozione, attrezzature portuali e misure socioeconomiche.
Questo impegno si è concretizzato dal 1994 con la creazione dello SFOP, Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca, una dotazione finanziaria che interviene con contributi diretti ad assicurare un sostegno economico agli operatori della filiera.
Conclusasi la prima programmazione relativa al periodo 1994-1999, è stata attuata una seconda programmazione 2000-2006, per uno stanziamento complessivo di 221,6 milioni.
Finalità dello SFOP
Al fine di realizzare gli obiettivi della PCP, lo SFOP è diretto a:
1) contribuire al raggiungimento di un equilibrio sostenibile fra le risorse ittiche e il loro sfruttamento;
2) rafforzare la competitività e lo sviluppo di imprese economicamente redditizie nel settore della pesca;
3) migliorare l'approvvigionamento del mercato e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
4) promuovere il rilancio delle zone dipendenti dalla pesca.
In particolare, lo SFOP offre concrete opportunità di finanziamento per la realizzazione di iniziative compatibili con uno sviluppo sostenibile e che rivolgono maggiore attenzione agli aspetti ambientali.
Principi d'intervento dello SFOP
La partecipazione dello SFOP è regolata dai due seguenti principi generali:
1. Cofinanziamento. Lo SFOP opera secondo il principio del cofinanziamento: l'Amministrazione del Paese interessato deve sempre contribuire al finanziamento dei progetti. Inoltre, se l'aiuto comunitario si riferisce ad un investimento, il beneficiario - singolo individuo o società - deve apportare un proprio contributo.
2. Intervento diversificato secondo le Regioni. Conformemente alla politica comunitaria dei fondi strutturali, lo SFOP interviene sull'intero territorio dell'Unione Europea privilegiando le aree rientranti nel cosiddetto Obiettivo 1 ("promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo").
In Italia, le regioni che rientrano nell'Obiettivo 1 sono: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna Sicilia. Il Molise è in fase di fuoriuscita dall'Obiettivo 1 (phasing out). Le azioni strutturali ad esse destinate finanziabili dallo SFOP sono oggetto di un Programma Operativo Nazionale (PON PESCA) e di Programmi Operativi Regionali (POR) per ciascuna Regione.
Le regioni fuori dall'Obiettivo 1 sono: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Veneto e Umbria. Le azioni strutturali ad esse destinate finanziabili dallo SFOP sono oggetto di un Documento Unico di Programmazione (DOCUP).
I tassi di intervento sono diversi, a seconda che si tratti di regioni rientranti o al di fuori dell'Obiettivo 1.
Beneficiari dello SFOP
Possono beneficiare del contributo SFOP:
- soggetti collettivi, pubblici o privati (ad esempio, Comuni o gruppi di Comuni, Camere di Commercio)
- soggetti economici, singoli individui ed imprese (imprese artigianali, piccola e media impresa, ecc.)
- pescatori e altri lavoratori del mondo della pesca.
Modalità di accesso allo SFOP
Per ottenere il contributo SFOP occorre presentare (nei tempi e con le modalità previste nei bandi di gara, decreti e circolari emessi dall'Amministrazione competente) una domanda, corredata di progetto, al:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
oppure alla:
Regione competente.
Per contattare gli uffici competenti del Ministero, scrivere o telefonare al seguente indirizzo:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche di mercato
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
Via dell'Arte, 16 - 00144 Roma
Tel. 06.5908.4203 - Fax 06.5908.4176
E-mail